For.Ma. Mantova

Tirocini

Il tirocinio è un'esperienza di lavoro presso un'azienda o un Ente Pubblico ed ha lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

I tirocini in base alla loro finalità si distinguono in tirocini "curriculari" e tirocini "extracurriculari"

I tirocini "curriculari" sono un' esperienza formativa ed orientativa per persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

I tirocini "extra-curriculari" si distinguono in 4 diverse tipologie:
  • Tirocini "formativi e di orientamento", finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
  • Tirocini di "inserimento/reinserimento al lavoro", finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
  • Tirocini "formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento" in favore di disabili di cui all'art.1, comma 1, della legge n.68/99,persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
  • Tirocini "estivi di orientamento" sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.

SOGGETTI COINVOLTI NEL TIROCINIO
  • "Soggetto Promotore": ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
  • "Soggetto Ospitante": datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro.
  • "Tutor didattico organizzativo": Il soggetto promotore individua un proprio tutor per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP.
  • "Tutor Aziendale", designato dall'azienda. Il Tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni Tutor aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti extra-curriculari contemporaneamente o di cinque tirocinanti curriculari.

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale. La convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini. La convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione.
Il progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento.

DURATA
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
  • sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
  • stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
  • per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
  • per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvo che particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA
Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:
  1. rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio, attestante la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
  2. rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento, ove possibile, al Quadro regionale degli standard professionale o, quando istituito, al Repertorio nazionale di cui all'art. 4 comma 67 della legge n. 92 del 2012.

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione ai tirocini "formativi e di orientamento" e quelli di "inserimento/reinserimento al lavoro", è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.
Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

RISORSE
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UFFICIO SERVIZI AL LAVORO
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DOTT.SSA BOTTURI SERENA 0376-638547 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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